Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

Descrizione

Chiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito di accertamento

Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento per l'applicazione dell'IMU e dell'articolo 37 del Regolamento per l'applicazione della TARI, viene previsto quanto segue:

L’Ente (nella persona del funzionario responsabile del tributo) o il soggetto affidatario, su richiesta del debitore, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà e secondo il seguente schema: 

  • fino a 100,00 € nessuna rateizzazione 
  • da 100,01 € a 1.000,00 € fino a sei rate mensili 
  • da 1.000,01 € a 6.000,00 € fino a dodici rate mensili 
  • da 6.000,01 € fino a trentasei rate mensili. 

In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di trentasei rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi della Legge 27/12/2019, n. 160 art. 1 comma 800. 

In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione. 

Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. 

Viene determinato in 10.000,00 € il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fidejussoria o fidejussione bancaria) a copertura del relativo debito oggetto di rateizzazione.