Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

Versare la tassa sui rifiuti (TARI)

Ai sensi dell'art. 23 del regolamento per l'applicazione della TARI 1. E’ riconosciuta un’agevolazione sulla tassa smaltimento rifiuti (TARI) a favore delle nuove attività d’impresa per i primi due anni a condizione che ricorrano le suddette condizioni: 

Sotto il profilo soggettivo l‘imprenditore che avvia la nuova attività deve: 

  • appartenere a una di queste forme giuridiche (persone fisiche, ditte individuali e società, ad esclusione delle società per azioni e in accomandita per azioni) 
  • l’attività non deve essere aperta a fronte dell’avvenuta cessazione, nei sei mesi precedenti, di un'attività identificata dal medesimo codice ATECO di quella nuova. 

Sotto il profilo oggettivo: 

  • le unità immobiliari devono essere destinate ad attività commerciali o artigianali, accatastate nelle categorie C1, C2, C3 e D 
  • per avere diritto all’aliquota agevolata il contribuente deve presentare, unitamente alla prescritta dichiarazione di occupazione dei locali ai fini TARI, apposita autocertificazione ai sensi del DP.R. 445/2000, in cui venga dichiarato il possesso dei requisiti previsti 
  • l’agevolazione, consistente in una riduzione della tariffa fissa e variabile, può arrivare fino all’azzeramento dell’imposta dovuta in relazione al numero delle attività avviate ed in possesso dei requisiti e delle somme stanziate in bilancio. 

 

In Comune di Agugliano …

Ai sensi dell'articolo 22 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tari, il comune di Agugliano riconosce una riduzione come di seguito dettagliata:

il tributo è ridotto, per la sola parte variabile, nei seguenti casi e con le seguenti modalità: 

  • del 30% per i nuclei familiari composti da una o due persone di età non inferiore ad anni 65 che non siano proprietarie o usufruttuarie di altre abitazioni oltre la prima e che percepiscano un reddito imponibile complessivo annuo non superiore a 13.500,00 € nel caso di unico occupante e a 17.500,00 € nel caso di due occupanti. 
  • del 30% per i nuclei familiari composti da almeno quattro persone con più di due figli fiscalmente a carico, con reddito imponibile complessivo annuo non superiore a 40.000,00 €.

Le riduzioni qui sopra elencate sono concesse se le circostanze per la riduzioni si siano già verificate entro il 31 dicembre dell’anno precedente e se viene presentata la domanda di riduzione annualmente.

 

Il Comune notifica gli importi con una comunicazione, senza che il cittadino debba richiederli.
Per presentare la dichiarazione TARI per le utenze domestiche, scarica e compila il modulo in formato PDF.

Per presentare la dichiarazione TARI per le utenze non domestiche, scarica e compila il modulo in formato PDF.

Per presentare un reclamo, una richiesta di informazioni o una richiesta di rettifica degli importi dovuti, scarica e compila il modulo in formato PDF.

Per richiedere l'adesione all'auto compostaggio per utenze domestiche, relativa riduzione TARI e/o eventuale assegnazione compostiera, scarica e compila il modulo in formato PDF.

 

Approfondimenti

Il pagamento deve essere corrisposto da chi possiede, occupa o detiene, a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.):

  • locali (quindi tutte le strutture fissate al terreno e chiuse minimo su tre lati)
  • aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani (ad esempio aree scoperte di utenze non domestiche che utilizzano queste zone come “accessorie” all'attività svolta come quelle utilizzate per il deposito delle merci).

Sono invece escluse:

  • le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi
  • le aree comuni condominiali descritte nel Regio Decreto 16/03/1942, n. 262, art. 1117, Codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.

La tassa sui rifiuti la paga chi occupa l'immobile indipendentemente se proprietario o inquilino in affitto.

Se l'immobile è utilizzato per periodi minori o uguali a sei mesi, per questo periodo l'imposta è dovuta per intero solo dal proprietario.

L'unità di misura su cui applicare la tariffa è la superficie calpestabile, cioè i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature. Per le utenze domestiche la tariffa viene calcolata in base alla superficie calpestabile dell’alloggio e al numero di occupanti.

Le tariffe si determina secondo le disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158 e sono suddivise in due grandi categorie: 

  • utenze domestiche (superfici adibite a civile abitazione e pertinenze)
  • utenze non domestiche (attività commerciali e artigianali, industriali, professionali).

A sua volta ogni categoria è assoggettata alla tassazione in virtù di una tariffa, suddivisa in due parti: 

  • la quota fissa (che finanzia la parte di costi fissi del servizio di igiene urbana), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla metratura dell’immobile (per le utenze domestiche) ed alla tipologia di attività per unità di superficie (per le utenze non domestiche)
  • la quota variabile (che finanzia la parte dei costi variabili del servizio di igiene urbana come le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento, riciclo e smaltimento), calcolata sulla base del coefficiente relativo alla produzione media presuntiva (per le utenze non domestiche) ed alla quota prevista sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare (per le utenze domestiche) (Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158, all. 1).

Eventuali maggiorazioni, riduzioni o esenzioni sono stabilite dal Regolamento comunale.

Calcolare la TARI per una utenza domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria, e poi si aggiunge la parte variabile, stabilita in base al numero dei componenti del nucleo familiare e presenti nell'immobile oggetto del tributo.

Calcolare la TARI per una utenza non domestica

Si moltiplica la superficie “calpestabile” dei locali (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la parte fissa unitaria della categoria di appartenenza (classificazione in base alle categorie merceologiche definite dal Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158); al risultato si aggiunge il prodotto tra la superficie dei locali e la parte variabile della categoria di appartenenza. A tale somma occorre aggiungere un ulteriore 5% a comprendere il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale (Decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, art. 19).

Le tempistiche di dettaglio relative al versamento del tributo sono stabilite dal Regolamento comunale.

Con la dichiarazione il contribuente mette a conoscenza il Comune di quelle variazioni, oggettive o soggettive, da cui consegue un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La TARI infatti non viene applicata automaticamente sulla base dell'espletamento delle pratiche anagrafiche, ai fini dell'applicazione della tassa occorre presentare apposita dichiarazione indicando:

  • l'inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata:

  • per le utenze domestiche, nel caso di residenti da uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e nel caso di non residenti da uno dei detentori/possessori a qualsiasi titolo
  • per le utenze non domestiche, dal legale rappresentante della ditta o società che occupa i locali
  • per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU, TIA e TARES già presentate e registrate in banca dati, salvo intervenute variazioni. Se non intervengono cambiamenti la dichiarazione vale anche per gli anni successivi.

Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dal versamento della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti (Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152, art. 238, com. 10).

La scelta delle utenze non domestiche deve essere comunicata al Comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.

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